Transizione 5.0: via libera agli impianti solari termici
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha recentemente aggiornato le FAQ relative al Piano Transizione 5.0, fornendo importanti chiarimenti su beneficiari, spese ammissibili e modalità di calcolo del risparmio energetico. Tra le novità principali, spicca l’inclusione degli impianti solari termici tra le tecnologie incentivabili.
Integrazione del solare termico nel Piano Transizione 5.0
Come confermato dal MIMIT, gli impianti solari termici rientrano tra le spese ammissibili previste dal Piano Transizione 5.0. Questi impianti, destinati alla generazione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, sono considerati strumenti fondamentali per la decarbonizzazione dei consumi termici.
Tuttavia, per ottenere i crediti d’imposta previsti dal Piano, il calore generato deve essere destinato esclusivamente al processo produttivo dell’impresa. È atteso un successivo aggiornamento delle FAQ per definire i parametri di calcolo del costo massimo ammissibile per tali impianti.
Inoltre, gli incentivi del Piano risultano cumulabili con il Conto Termico, come indicato dal [GSE (Gestore dei Servizi Energetici)], a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto per l’investimento.
Incentivi Transizione 5.0 estesi alle ESCO
Un altro chiarimento importante riguarda le Energy Service Company (ESCO), che possono accedere agli incentivi del Transizione 5.0. Le ESCO, attraverso investimenti e interventi specifici su processi aziendali tramite contratti di rendimento energetico (EPC), sono riconosciute come beneficiari diretti degli incentivi.
Come riportato nelle FAQ, la riduzione percentuale dei consumi energetici, parametro essenziale per la concessione del contributo, deve essere calcolata sui processi aziendali migliorati grazie all’intervento della ESCO.
Collocazione degli impianti rinnovabili
Il MIMIT ha inoltre specificato che gli impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili non devono necessariamente essere collocati all’interno della struttura aziendale su cui si interviene. È possibile installarli:
– nelle medesime particelle catastali della struttura produttiva;
– in edifici o siti diversi, purché vi sia coincidenza tra produttore e consumatore finale (stesso codice fiscale).
Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di produzione deve essere nella disponibilità dell’impresa e collegato direttamente allo stabilimento aziendale tramite una connessione non superiore a 10 chilometri. In alternativa, si può utilizzare la rete di distribuzione esistente, a condizione che l’autoproduzione e l’autoconsumo siano localizzati nella stessa zona di mercato.
Questi aggiornamenti rappresentano un passo significativo verso la promozione delle tecnologie a energia rinnovabile e del solare termico. Offrono nuove opportunità di investimento sostenibile e risparmio energetico per le imprese italiane.
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